Gigli: fecondazione artificiale, ecco come l’embrione scartato può “difendersi”

Gigli_grandeIlSussidiario.net -La cultura dello scarto, a cui di frequente fa di riferimento il Papa, prevede che un embrione possa essere scartato, se nel corso della diagnosi pre-impianto lo si scopre difettoso, o che di un embrione congelato si chieda la distruzione, se nessuno ha più interesse a impiantarlo. Anche per la recente sentenza della Consulta sulla fecondazione eterologa, l’interesse di una coppia ad avere un figlio a tutti i costi prevale sull’interesse del nascituro a conoscere le sue origini, sul suo diritto a un’identità personale certa nella quale genitori genetici, genitori legali e affetti possano coincidere. Eppure quell’embrione è un essere umano, fin dal concepimento, come autorevolmente riconosciuto nel 201 1 dalla Corte Europea di Giustizia nella controversia che ha opposto Greenpeace contro Brüstle. Se però è un essere umano, allora non può che essere “Uno di Noi” e dunque, come tutti i membri della comunità, dovrebbe aver diritto a difendersi in giudizio. Ma chi potrebbe assumerne la difesa, se l’embrione non è in grado di dare voce ai suoi interessi? Certamente non potrebbero farlo i medici dei centri per la fecondazione artificiale, visto che il più delle volte la disputa giudiziaria tra essi e i genitori legali non è meno artificiale delle tecniche utilizzate.Di certo, in caso di fecondazione eterologa, non potrebbe essere il padre biologico ad assumersi l’onere di difendere in giudizio l’embrione. È necessario dunque individuare una figura indipendente, in grado di rappresentare l’embrione e di curarne gli interessi e ciò sarebbe possibile se il giudice fosse autorizzato a
individuare un curatore speciale. Non si tratta di inventare nulla di particolare, visto che il codice civile prevede già questa figura giuridica, seppure limitatamente agli aspetti patrimoniali. L’articolo 320 del Codice Civile, infatti, permette di individuare un curatore speciale qualora sorgano conflitti di interessi “patrimoniali” tra genitori e figli per le questioni di tipo testamentario e prevede la figura del curatore non solo per il nascituro che è già stato concepito, ma anche per lasciti testamentari riguardanti gravidanze che ancora debbono verificarsi. Infatti l’art. 462 dello stesso Codice Civile si preoccupa di preservare i beni del figlio anche quando la sua esistenza si configura come un’aspettativa non ancora realizzata. Perché tuttavia limitare al nascituro il possesso di diritti al solo ambito patrimoniale? La vita non v al forse più del vestito? Soprattutto in questi tempi, nei quali le pratiche di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) stanno trasformando il rapporto madre-figlio da fatto privatissimo, confinato nelle pareti uterine, a evento pubblico che si realizza in un laboratorio, coinvolge il personale e le strutture sanitarie ed è regolato da specifiche leggi. Per quanto demolita a colpi di sentenze nel corso di numerosi giudizi civili nei quali nessun nascituro ha potuto rappresentare i suoi interessi e manifestare la sua opinione, tuttavia la legge 40/2004 che regola la PMA riafferma solennemente all’art. 1 “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. È a partire da queste riflessioni che è maturata la proposta di estendere l’istituto del curatore speciale a tutti i giudizi che riguardano le pratiche di PMA. Si potrebbe a questo scopo sopprimere la parola “patrimoniali” nel testo dell’articolo 320 del Codice Civile e prevedere all’articolo 7 8 del Codice di Procedura Civile che nei giudizi collegati con la PMA vi sia sempre la nomina di un curatore speciale, in rappresentanza degli interessi dei concepiti. Nel processo civile, infatti, sono solo le parti in giudizio che possono intervenire per difendere i propri diritti. Infine, e per gli stessi motivi, si potrebbe modificare l’articolo 1 05 del codice di procedura civile, per consentire che nei giudizi attinenti alla PMA possa esservi l’intervento delle associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario quello di difendere gli interessi e i diritti dei concepiti. A ben guardare, si tratterebbe solo di riconoscere al volontariato pro-life un ruolo attivo nelle vicende giudiziarie che riguardano la PMA, in modo analogo a quanto hanno potuto fare in questi anni le associazioni che hanno
promosso o stimolato i ricorsi con i quali è stata demolita la L. 40/2004. Questa proposta non confligge con la 1 94 e, come ben evidenziato dagli articoli del codice che intende modificare, troverebbe il suo ambito di applicazione limitatamente al campo del diritto civile. Essa, pertanto, non intende portare in prigione alcuna persona e non è in grado di farlo. Ci auguriamo per questo che l’idea di un curatore speciale per difendere i diritti del concepito nei giudizi che riguardano la PMA possa non fare paura a nessuno e che non susciti chiusure difensive, ma possa anzi
costituire un’occasione di dialogo con quanti, pur avendo diversi orientamenti e visioni antropologiche, sono sufficientemente liberi e aperti da non farne una questione ideologica e un’occasione per sollevare steccati ideologici.

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